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Ai sensi del punto 29 del Protocollo, le parti, gli avvocati, gli organismi e chiunque abbia un interesse, può presentare un reclamo al Comitato di Autodisciplina per contestare ad un organismo di mediazione aderente al Protocollo la violazione della normativa vigente, del regolamento e del tariffario, che sia nella disponibilità dell’organismo, a condizione che la contestazione sia stata già preventivamente indirizzata all'organismo e non sia stata già accolta.

L'organismo destinatario della contestazione si impegna ad accettare la relativa decisione. Il Comitato risponde al reclamo con provvedimento sinteticamente motivato, previa audizione, orale o scritta, dell’organismo interessato e dei soggetti coinvolti.

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